Ieri in tarda serata ho letto la Determina Direttoriale 83685/RU.
La disposizione (che è una interpretazione della norma ma non la norma in sè) che riguarda questa discussione è riportata all'art. 10 comma 2, c che recita: "richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di
accertarne la maggiore età..."
In pratica è la trasposizione delle norme sulla vendita dei tabacchi da combustione a quella dello svapo. La disposizione parla di obbligo a richiedere l'esibizione del documento senza fare riferimento alla conservazione di tale documento e dei dati personali presso il dettagliante. L'esibizione del documento non è un obbligo di per sè ma semplicemente l'unico modo per accertare l'identità e l'età dell'acquirente (e questa la palese volontà del legislatore) nella norma richiamata nello stesso comma.
Quindi nel momento in cui un negozio online mi chiede di dargli un mio documento che poi sarà conservato negli archivi informatici del venditore di fatto viola la legge perché nessuno lo ha autorizzato a gestire i miei dati personali; oltre ciò, e questo è ancora piú grave, ho guardato l'informativa sul documento di identità su diversi shop online e non ho trovato riferimenti alle procedure di sicurezza e sul trattamento di tali dati.
In pratica ai negozianti online basta accertare l'identità e la maggiore età senza conservare documenti né i dati personali e sensibili.
Questa forma indiretta di "schedatura" degli acquirenti di liquidi da svapo è illegale e anticostituzionale.
Le organizzazioni di categoria dei negozianti online avrebbero potuto chiedere la sospensione in autotutela del provvedimento senza nemmeno avviare procedimento legale (ma con semplice processo amministrativo) e studiare una modalità concertata (ci sono decine di soggetti gestori della identità digitale in Italia) per provvedere al riconoscimento senza violare le norme sulla privacy. Negli USA ad esempio c'è il sistema Age Checker che verifica i dati del cliente con le banche dati pubbliche e private e certifica l'età per il venditore senza fornirgli dati personali del cliente stesso.
Tra l'altro la sola trasmissione del documento di identità di per sé non da' nemmeno la garanzia sulla reale identità dell'acquirente.
Insomma: una cretineria dietro l'altra.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli sarà anche stata superficiale nell'emanare una determina siffatta ma ancora piú incredibile è che non si siano trasmesse (non so se è stato fatto ma da come si è poi agito penso proprio di no) tali osservazioni e studiato una soluzione concordata. Non vorrei pensare che la schedatura dei clienti sotto sotto piaccia pure ai venditori ma certamente nessuno si è preoccupato di tutelare noi clienti.
E infine, hai perfettamente ragione
@Tosh. In base a quanto dice la determina, basta fornire il CF, IL negozio emette fattura e de facto l'identità e l'età del cliente sono accertate. Già a fare cosí basta e avanza e si resta nei margini di quanto previsto dalla norma.
Certo che con un un sistema di verfica dell'età che tuteli anche il diritto alla tutela dei dati personali e sensibili sarebbe molto meglio.