Legislazione Novità Operative E Richiesta Documento Identità Shop Online

GioGio

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Cum magno gaudio nunzio vobis che in data odierna il Consiglio dei Ministri ha rinnovato l'incarico a Minenna quale Direttore Generale dell’ADM il quale resterà in carica per almeno un altro anno... devo aggiungere altro?
Se tutto va bene siamo rovinati! :banghead:

P.S. E se il thread fosse messo anche in evidenza in alto tipo banner?
 
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M

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Vorrei segnalare che fino ad oggi ( da domani non sò ) due siti ancora non hanno implementato il sistema di riconoscimento con CI e più che altro praticano sconti sui booster di nico.
Chi vuole, volendo, ne potrebbe approfittare.
Perchè credo che entro settimana prossima tutti sono obbligati ad aderire alle nuove direttive ADM.
Sono svapopiù che pratica uno sconto del 25% anche sugli booster ( con codice tutto-25 ) e casacluod che ancora pratica lo sconto del 20% ( con codice forum20 ) e ha le Domina in offerta.
Poi fate come volete, i titolari di questi siti non sono miei parenti, nè ho altri interessi.
 
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Ant@lf

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Salve, scusatemi ma sono sommerso di lavoro e non ho avuto tempo di far nulla. Ho controllato però la norma di riferimento e un po' di giurisprudenza in materia e posso anticipare che, per come è scritto il direttoriale, la responsabilità per eventuali violazioni delle norme penali rispetto alla tutela dei dati personali è in carico ai negozi che chiedono i documenti.
In sintesi: il direttoriale è una ciofeca (in termini di regolarità formale e di attinenza alla norma) ma il danno lo stanno facendo i negozianti online non preoccupandosi di chiarire la questione.
@Tosh, per domani ti invio in PM una bozza di documento.
Buona giornata a tutti.
 
M

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@Ant@lf
ti ringrazio, ma per me la questione si chiude qua. Non mandare nulla. Grazie
Ognuno si regola come vuole con gli acquisti. Del resto abbiamo spiegato bene la problematica. Eventuali ricorsi devono essere fatti nei modi e con i termini previsti dall'attuale legislazione. Cosa che noi ( come forum ) non possiamo fare.
 
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GioGio

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@Tosh
ottima la seconda offerta che hai segnalato, lo dico in caso altri utenti abbiano bisogno di far scorta di booster.

Per quanto mi riguarda avevo già in programma di iniziare a scendere con la nico e quindi lo farò da subito, anche se in maniera forzata.
Finite le scorte, seguendo il programma che mi sono stilato, più o meno tra un anno, deciderò il da farsi... certo lo svapo non può essere un ulteriore problema, per quanto mi riguarda ne ho fin troppi di mio!
 

Ant@lf

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Ok. Capisco. Allora mi limiterò a pubblicare qui quello che ho messo insieme. Almeno condivido con voi un paio d'ore di ricerca.

PARTE 1

La DETERMINAZIONE DIRETTORIALE Prot.83685/RU del 18 marzo 2021 dell’AGENZIA delle DOGANE e MONOPOLI indicante le disposizioni per la commercializzazione dei prodotti da inalazione ai sensi delle norme introdotte dalla L.178 del 2020, in relazione alla vendita di prodotti di inalazione online, dispone all’art. 10 l’obbligo da parte del venditore di:
  • (art. 10 comma b) prevedere l’acquisto dei prodotti solo previa registrazione degli utenti e con modalità di pagamento che consentano la tracciabilità delle transazioni;​
  • (art. 10 comma c) richiedere all’acquirente dei prodotti l’esibizione di un documento di identità al fine di accertarne la maggiore età, in ottemperanza all’obbligo sancito dall’articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), come sostituito dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016;​
A seguito della disposizione all’art. 10 comma c) molti negozi che effettuano vendite di liquidi da inalazione online hanno pubblicato sui propri siti internet nonché comunicato via e-mail ai propri clienti che a far data dal mese di aprile 2021 era necessario per gli stessi clienti trasmettere copia del proprio documento di identità al venditore per essere inserito in un archivio digitale gestito dal venditore stesso e necessario alla conclusione delle vendite online.

In riferimento alla trasmissione di copia del documento di identità, si deve precisare che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 identifica, all’art. 4 comma1 1 i dati anagrafici e la stessa copia del documento di identità quali dati personali e quindi soggetti alle norme indicate dal succitato regolamento.

Assunto che i dati richiesti dai negozi che effettuano vendite online di liquidi da inalazione a seguito di quanto indicato dall’art. 10 comma c, D.D. 83685/RU ADM sono appunto soggetti al Regolamento UE 2016/679, si rende necessario esaminare in prima istanza la liceità dell’acquisizione di tali dati da parte dei negozianti online ai sensi del Regolamento stesso.

La necessità da parte del venditore di acquisire una serie di dati personali dell’acquirente è giustificata da quanto indicato all’art. 6 comma 1.b del Regolamento UE 2016/679 (condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali) che recita:
  • il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;​
nella vendita al dettaglio online di qualsiasi prodotto, i dati cui si fa riferimento sono:
  • Il nome e cognome dell’acquirente;
  • l’indirizzo di ricezione merce dell’acquirente;​
  • il recapito telefonico dell’acquirente per eventuali comunicazioni;​
  • i riferimenti ai metodi di pagamento dell’acquirente;​
  • il codice fiscale dell’acquirente (in caso di emissione fattura);​
La trasmissione della copia del documento di identità dell’acquirente non rientra espressamente tra quei dati necessari alla esecuzione del contratto di vendita di per sé.

Poiché l’esibizione del documento di identità dell’acquirente è richiesto come obbligo normativo dal D.D. 83685/RU ADM, la richiesta dei venditori di fornire tale documento potrebbe essere giustificata da quanto indicato all’art. 6, comma 1, c, del Regolamento UE 2016/679 (condizioni che rendono lecito il trattamento dei dati personali) che recita:
  • il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.​
Ipotizzando in via preliminare che tale condizione di liceità del trattamento dei dati personali sia applicabile in quanto espressamente derivata dalla disposizione dell’art. 10 comma c del D.D. 83685/RU ADM, ci si troverebbe di fronte a una situazione nella quale un trattamento di dati obbligatorio ai fini della conclusione di un negozio tra venditore e acquirente è però non espressamente normato in riferimento alle modalità di gestione dei dati personali.

Lo stesso Regolamento UE 2016/679, nella “nota per la lettura del testo” in riferimento al trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (nota 45 riferita all’art. 6 comma 1.c) recita:

È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento. Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.

Assunto per ipotesi che la liceità del trattamento dei dati personali (copia documento di identità) sia data dalla necessità da parte del venditore di assolvere a un obbligo normativo (il farsi mostrare il documento di identità da parte degli acquirenti online) il Regolamento UE sulla protezione dei dati personali indica che lo Stato che dispone tale obbligo con una norma specifica o generica (Un atto legislativo può essere sufficiente come base per più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo giuridico cui è soggetto il titolare del trattamento o se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri); sempre la nota per la lettura del testo relativa all’art. 6 comma 1.c, indica che lo Stato che pone l’obbligo al trattamento dei dati personali, con la stessa legge che pone tale obbligo, debba:
  • stabilire le finalità del trattamento;​
  • precisare le condizioni generali che presiedono alla liceità del trattamento dei dati personali;​
  • il titolare del trattamento;​
  • il tipo di dati personali oggetto del trattamento degli interessati;​
  • i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali;​
  • le limitazioni della finalità;​
  • il periodo di conservazione;​
  • altre misure per garantire un trattamento lecito e corretto.​
Da quanto si evince dalla breve disamina di quanto disposto dalle norme europee sulla protezione dei dati personali, si può affermare che, se quanto disposto dall’art. 10 comma c del D.D. 83685/RU ADM sia da interpretare quale obbligo dei negozianti a ricevere, registrare, archiviare e gestire le copie dei documenti di identità dei propri clienti, il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli abbia omesso di ottemperare a quanto disposto dal Regolamento UE sulla protezione dei dati personali in materia di: finalità, condizioni generali di liceità, identificazione dei responsabili del trattamento, limitazioni alla finalità, periodo di conservazione, misure per garantire un trattamento lecito e corretto.
 

Ant@lf

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E QUI LA PARTE 2

Se si analizza la disposizione dell’art. 10 comma c della D.D. 83685/RU A.D.M. si evince chiaramente che l’obbligo derivante dall’applicazione dell’obbligo sancito dall’articolo 25 del Testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell’infanzia (Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316), come sostituito dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 6 del 2016 non riguarda il fornire il documento di identità al venditore affinché questi lo possa conservare in un proprio archivio ma, semplicemente, la norma ha inteso estendere anche alla vendita dei liquidi da inalazione quanto disposto per la vendita di tabacchi da combustione e alcolici, cioè l’obbligo in capo a chiunque venda – indipendente dal mezzo utilizzato - di verificare l’età dell’acquirente mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità.

La questione riguarda a come l’accertamento dell’età dell’acquirente possa essere efficacemente applicata al caso dell’e-commerce.

L’obbligo di verificare i documenti dell’acquirente viene meno soltanto nel caso in cui la sua maggiore sia “manifesta”, ovvero possa essere chiaramente desumibile da elementi chiari, precisi, univoci e concordanti.

Tra i metodi attraverso cui un negoziante online potrebbe accertare in maniera univoca l’età dell’acquirente citiamo:
  • identificazione attraverso sistema pubblico quale SPID o CNS o ad altre associazioni di dati che consentano di accertare l’identità e l’età dell’utente;
  • identificazione attraverso sistema privato quale AgeChecker che negli U.S.A. viene utilizzata per applicare la norma sulle vendite online di prodotti vietati ai minori;
  • verifica sul metodo di pagamento attraverso fatturazione elettronica obbligatoria e quindi identificazione dei dati fiscali (compresa la data di nascita) dell’acquirente; obbligo tra l’altro imposto dal D.D. 83685/RU A.D.M. all’art. 10 comma b (tracciamento delle transazioni);
  • autocertificazione dell’età tramite dispositivo di firma digitale (che viene rilasciato solo ai soggetti maggiorenni).

Al termine della presente disamina, si possono dare le seguenti conclusioni:
  • la esibizione del documento di identità al venditore è un obbligo funzionale al solo accertamento della maggiore età dell’acquirente;​
  • esistono svariati sistemi di determinazione univoca dell’età di un acquirente di prodotti online senza necessità di fornire al venditore la copia del proprio documento di identità;​
  • la richiesta, raccolta, archiviazione e gestione delle copie dei documenti di identità dei clienti da parte dei venditori, in assenza di specifiche indicazioni normative sulle modalità di trattamento e tutela di tali dati è in palese violazione Regolamento UE sulla protezione dei dati personali;​
  • L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nel disporre l’obbligo di accertamento della maggiore età senza chiarire le modalità di adempimento da parte dei negozianti online né definire le condizioni di trattamento e tutela dei dati personali, ha operato una grave omissione normativa;​
  • I negozianti, nel richiedere ai propri clienti la copia del documento di identità e nell’omettere di richiedere chiarimenti all’AGM e contestualmente richiedere una sospensione degli effetti dell’art. 10 comma c della D.D. 83685/RU A.D.M. compiono una palese violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali in quanto non sono stati autorizzati da alcuna norma ad acquisire, conservare, gestire, archiviare, le copie dei documenti di identità dei propri clienti.​
 

GioGio

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@Ant@lf
grazie del tuo impegno. Ora sono da cellulare e non riesco a leggere un testo così complesso né del resto avrei competenze giurisprudenziali sufficienti per dare un parere.

Penso che molti di noi, ovvero chi ha iniziato a svapare molti anni orsono, ognuno con il suo percorso diverso e la sua confort-zone personale, sia deluso da tante piccole cose che, accumulate al duro anno che stiamo affrontando, vedasi COVID, abbiano fiaccato in parte o in toto la resistenza di tanti anni di abnegazione.
Parlo personalmente, ben s'intenda, ma lo svapo è stato al tempo stesso piacere e carcere... piacere per gli aromi, per il costruirsi i propri equilibri di gusto, in alcuni casi per lo spingere dell'hardware basico sino al suo limite estremo (basti pensare che riesco mediamente a far reggere una coil prefatta gs-air per due mesi)... e ora viene il carcere ed è il peggio del peggio ovvero quell'incubo della sigaretta che mai ti abbandonerà nella vita (non mentiamoci) e che questo Stato di me*da mi sta facendo riaffiorare alla memoria con le sue assurde costrizioni.

Se ben ricordo ti sei avvicinato da poco allo svapo, bene, ora è il vostro tempo. Il tempo della nuova generazione, di chi ha iniziato da poco e ha la testa che ancora funziona, che non si è fatto fottere da questo sistema assurdo che chiamano democrazia rappresentativa dei miei cogl***i che legifera at mentula canis. Noi siamo stanchi, io per lo meno, porto a casa un certo numero di persone che ho personalmente convertito allo svapo e la tranquillità di non averlo mai spacciato come la panacea di tutti i mali.
Insomma... per quanto possa valere, ovvero nulla, ti lascio il mio testimone, e spero (come dico sempre mio figlio) che i nuovi non facciano gli errori di chi li ha preceduti.

Buono svapo a tutti!
 
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Sva3d

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Ciao @Ant@lf,
ottimo ed hai pienamente centrato il punto.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli, nel disporre l’obbligo di accertamento della maggiore età senza chiarire le modalità di adempimento da parte dei negozianti online né definire le condizioni di trattamento e tutela dei dati personali, ha operato una grave omissione normativa;

I negozianti, nel richiedere ai propri clienti la copia del documento di identità e nell’omettere di richiedere chiarimenti all’AGM e contestualmente richiedere una sospensione degli effetti dell’art. 10 comma c della D.D. 83685/RU A.D.M. compiono una palese violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali in quanto non sono stati autorizzati da alcuna norma ad acquisire, conservare, gestire, archiviare, le copie dei documenti di identità dei propri clienti.

Da una parte ADM dall'altra i negozianti che hanno interpretato a loro modo la norma.
Davvero mi cadono le braccia. Credo che i negozianti non l'abbiamo fatto così, alla carlona, ma che abbiano comunque interpellato un avvocato o i loro legali se non, peggio, il loro commercialista.

Quindi se al mio documento accade qualcosa non solo ne paga le conseguenze il negoziante/shop on line o chi di per lui, ma anche io che incautamente ho fornito il mio documento ed "ignorantia non excusat legis"... :109:
Che macello.
 
M

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Complimenti davvero un bel lavoro.
Fatto bene e scritto ancora meglio.
Che il Direttoriale era stato fatto con i piedi lo avevamo già detto. Io in tutta la mia lunga carriera non avevo mai letto una cosa del genere. Veramente cadono le braccia. I commercianti hanno " obbedito" con leggerezza.
Io posso solo ribadire, come scritto più volte, che i miei documenti non li mando a nessuno.
Non solo, ma c'è la possibilità, poichè la notizia ormai gira in rete, che venga all'orecchio di malintenzionati che non aspettano altro che " bucare" qualche sito per carpire i dati, se non le fotocopie stesse dei documenti di identità, che hanno un buon mercato nell'illecito.
Perchè il problema dei falsari non è tanto quello di fare un documento materialmente falso, ma che lo stesso, per essere efficacemente usato, possa essere ricondotto ad uno " vero". ( salvo mettere una foto della persona che poi effettivamente lo usa, per scopi fraudolenti).
 

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