E' stata pubblicata il 30 aprile sul sito dell'ADM la circolare n. 17/2021 interpretativa dei tre Direttoriali di Marzo u.s. di cui abbiamo discusso.
Al punto 5 ( le altre cose riguardano i produttori e rivenditori, poveracci... ) dice testualmente:
5. Articolo 10, comma 2, lettera c). Vendita a distanza La vendita a distanza deve essere effettuata previa registrazione sul sito internet del venditore del soggetto richiedente, necessariamente maggiorenne, che dovrà avvenire mediante acquisizione del documento di identità e della tessera sanitaria. All’atto di ogni operazione di acquisto il soggetto acquirente dovrà inserire gli estremi del documento di identità (numero, data di rilascio e autorità emittente) e della tessera sanitaria (numero di identificazione della tessera).
Praticamente più che interpetare hanno ingarbugliato ancora di più le acque, classico in Italia, purtroppo.
Ovviamente si tace sui dati sensibili.
Riportare sul sito del venditore anche il numero della tessera sanitaria è pericolosissimo per la privacy perchè, ad oggi, ad esempio si può avere accesso alle patologie riconosciute per le quali si ha diritto ad un codice ministeriale di esenzione dalla spesa sanitaria.
Detto in parole semplici, si può venire a sapere, ad esempio, di che malattie croniche si è sofferenti.
Ma questi so pazzi!!
p.s.: io sono convinto che chi ha scritto questa circolare intendesse più che numero di tessera sanitaria il codice fiscale, ma scritta così non lascia adito a dubbi perchè numero tessera e cf sono due cose differenti, entrambi riportati sulla tessera sanitaria.