GiorgioBrera
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Re: Nuova Legge Sigarette Elettroniche 2017-2018 Nicotina al Monopolio di Stato
La lettura del testo licenziato in V commissione è interessante.
Il comma 11 dell'art. 21 (Sigarette elettroniche) del
In commissione l'articolo è stato modificato così (aspettando il voto dell'assemblea):
Non c'è più il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche tout court, ma solo delle sostanze liquide, anche non transfrontaliera. Premesso che nella vecchia formulazione e in tutto il D.Lgs c'è confusione sulla definizione di sigaretta elettronica (se ne parla da mesi) oggi è chiarito che il divieto è solo per i liquidi, con o senza nicotina, destinati all'uso in sigarette elettroniche (perché è il titolo dell'art. 21) secondo la definizione data all'art. 2 lettera r).
Le cartucce della IQOS non sono liquide... Infatti bisogna applicare l'art. 19 (Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco) che al comma 1 recita:
1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti
del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
Si capisce il casino? Scritta così è vietato vendere on-line i liquidi per e-cig con e senza nicotina, ma per le cartucce IQOS il divieto è solo transfrontaliero. Inoltre è sparito il divieto di vendita a distanza (transfrontaliera o no) delle sigarette elettroniche (purché non abbiano liquido dentro).
La lettura del testo licenziato in V commissione è interessante.
Il comma 11 dell'art. 21 (Sigarette elettroniche) del
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, n. 6 (recepimento della direttiva 2014/40/UE, cioè quella sul tabacco e simili), ad oggi recita:11. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera di sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato.
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato.
In commissione l'articolo è stato modificato così (aspettando il voto dell'assemblea):
11. E' vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato.
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori
che acquistano nel territorio dello Stato.
Non c'è più il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche tout court, ma solo delle sostanze liquide, anche non transfrontaliera. Premesso che nella vecchia formulazione e in tutto il D.Lgs c'è confusione sulla definizione di sigaretta elettronica (se ne parla da mesi) oggi è chiarito che il divieto è solo per i liquidi, con o senza nicotina, destinati all'uso in sigarette elettroniche (perché è il titolo dell'art. 21) secondo la definizione data all'art. 2 lettera r).
Le cartucce della IQOS non sono liquide... Infatti bisogna applicare l'art. 19 (Vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco) che al comma 1 recita:
1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti
del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
Si capisce il casino? Scritta così è vietato vendere on-line i liquidi per e-cig con e senza nicotina, ma per le cartucce IQOS il divieto è solo transfrontaliero. Inoltre è sparito il divieto di vendita a distanza (transfrontaliera o no) delle sigarette elettroniche (purché non abbiano liquido dentro).
