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Stavo rileggendo un po la Tpd.
Leggevo le cose assurde di questa legge.... che troverete qui in formato completo
Sostanzialmente vogliono equiparare il settore del Vaping a quello del tabacco, quando nelle sigarette elettroniche il tabacco è INESISTENTE.
Di qui una legge inventata sul nulla. Personalmente la vedo come una vera presa in giro...
Anche visto, che il Monopolio di Stato è sui tabacchi e non sul respiro.
Recepimento della direttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale
1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti
del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
(In pratica hanno fatto rientrare sotto la legislazione dei tabacchi anche i prodotti del Vaping dove non vi è contenuto alcun tabacco. Di conseguenza si va anche contro i trattati Europei e dalla
Art. 20
Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 39-terdecies del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del
tabacco di nuova generazione
( .... tabacco di nuova generazione. E dov'è il tabacco???? Semplicemente NON C'E'! )
Qui la definizione:
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del
tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da
arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari,
sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso
orale;
(In pratica qualsiasi cosa non contiene tabacco, diventa tabacco di nuova generazione, quindi anche la carta igienica. )
notificano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo
che intendano immettere sul mercato. La notifica e' presentata
elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato
(Si si, 23 anni prima...
Campa cavallo che l'erba cresce...
Se per ogni singolo prodotto che un rivenditore ha bisogno di ordinare (che per lavorare ha bisogno di un vasto panorama di articoli diversi e tutti i giorni) deve dare preavviso 6 mesi prima di ordinarlo, vuol dire che si ha la chiara intenzione di farlo fallire)).
ed e' corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del
tabacco di nuova generazione (il tabacco di nuova generazione... )
e delle istruzioni per l'uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma
dell'articolo 6. Per i prodotti del tabacco di nuova generazione
immessi sul mercato precedentemente alla data del 20 maggio 2016, la
notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica
sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
2. I fabbricanti e gli importatori che effettuano una notifica di
un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono altresì:
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla
capacita' di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto del
tabacco di nuova generazione, con particolare riguardo agli
ingredienti e alle emissioni;
(fornire studi sulle dipendenze, sull'attrattività del prodotto?? Bahh... a me continua a sembrare una presa in giro....
Poi mi chiedevo perchè questi studi vanno fatti sui prodotti del "tabacco di nuova generazione" (in pratica quelli senza tabacco) e non sono previsti anche sui prodotti contenenti tabacco vero e non immaginato???)
b) gli studi disponibili, le relative sintesi e le ricerche di
mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i
giovani e gli attuali fumatori;
(studi vari, sintesi e ricerche di mercato per ogni prodotto commercializzato, sui vari gruppi di consumatori.... ... non ho parole... )
c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra
l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, dei suoi effetti
attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, dei
suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e
anticipazioni della percezione da parte del consumatore.
(Praticamente ogni negozio (gli importatori) dovrà avere un team di medici e ricercatori professionisti che devono svolgere ricerche per qualsiasi prodotto da commercializzare...
Tra l'altro tutti prodotti del settore che già oggi girano in Europa devono essere conformi agli standard di fabbricazione e sicurezza CE e quindi sono già di per se a norma.)
3. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova
generazione trasmettono al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze tutte le informazioni nuove o
aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al
comma 2, lettere da a) a c), potendone fornire evidenza pubblica solo
successivamente alle valutazioni del Ministero della salute;
(e mi raccomando cari negozianti, non mi rimanete indietro con la ricerca... )
restano comunque sempre consentite le attività di divulgazione per finalità
scientifica e di ricerca.
(Giustamente... il negozio lo potete chiudere... però la ricerca può continuare... )
Il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze possono richiedere ai fabbricanti o
agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione di
effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni.
(E mica tutto il precedente era tutto ciò che serviva...
ma a loro discrezione...................................................... )
I medesimi Ministeri mettono a disposizione della Commissione europea
tutte le informazioni ricevute.
4. Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e
modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito
l'Istituto superiore di sanita', procede alle valutazioni delle
informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere
la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio
ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai
prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, (Una cosa già scoperta ed appurata 10 anni fa)
nonche' le relative modalita' di etichettatura.
5. I prodotti del tabacco di nuova generazione, immessi sul
mercato, rispettano le prescrizioni del presente decreto relative ai
prodotti del tabacco non da fumo ovvero ai prodotti del tabacco da
fumo.
non ce la faccio...
In pratica tutto è il contrario di tutto....
I prodotti del tabacco non da fumo, cioè quello da fumo...
La mistificazione della realtà....
Leggevo le cose assurde di questa legge.... che troverete qui in formato completo
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e di seguito le parti che ci interessano.Sostanzialmente vogliono equiparare il settore del Vaping a quello del tabacco, quando nelle sigarette elettroniche il tabacco è INESISTENTE.
Di qui una legge inventata sul nulla. Personalmente la vedo come una vera presa in giro...
Anche visto, che il Monopolio di Stato è sui tabacchi e non sul respiro.
Vediamo di che si tratta...Recepimento della direttiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale
1. E' vietata la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti
del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
(In pratica hanno fatto rientrare sotto la legislazione dei tabacchi anche i prodotti del Vaping dove non vi è contenuto alcun tabacco. Di conseguenza si va anche contro i trattati Europei e dalla
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riguardo il libero commercio)Art. 20
Notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 39-terdecies del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del
tabacco di nuova generazione
( .... tabacco di nuova generazione. E dov'è il tabacco???? Semplicemente NON C'E'! )
Qui la definizione:
p) prodotto del tabacco di nuova generazione: un prodotto del
tabacco che soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni:
1) non rientra nelle categorie seguenti: sigarette, tabacco da
arrotolare, tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, sigari,
sigaretti, tabacco da masticare, tabacco da fiuto o tabacco per uso
orale;
(In pratica qualsiasi cosa non contiene tabacco, diventa tabacco di nuova generazione, quindi anche la carta igienica. )
notificano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni prodotto di tale tipo
che intendano immettere sul mercato. La notifica e' presentata
elettronicamente sei mesi prima della prevista immissione sul mercato
(Si si, 23 anni prima...
Campa cavallo che l'erba cresce...
Se per ogni singolo prodotto che un rivenditore ha bisogno di ordinare (che per lavorare ha bisogno di un vasto panorama di articoli diversi e tutti i giorni) deve dare preavviso 6 mesi prima di ordinarlo, vuol dire che si ha la chiara intenzione di farlo fallire)).
ed e' corredata di una descrizione dettagliata del prodotto del
tabacco di nuova generazione (il tabacco di nuova generazione... )
e delle istruzioni per l'uso e informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni prescritte a norma
dell'articolo 6. Per i prodotti del tabacco di nuova generazione
immessi sul mercato precedentemente alla data del 20 maggio 2016, la
notifica e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni modifica
sostanziale del prodotto e' presentata una nuova notifica.
2. I fabbricanti e gli importatori che effettuano una notifica di
un prodotto del tabacco di nuova generazione forniscono altresì:
a) gli studi scientifici disponibili sulla tossicità, sulla
capacita' di indurre dipendenza e sull'attrattività del prodotto del
tabacco di nuova generazione, con particolare riguardo agli
ingredienti e alle emissioni;
(fornire studi sulle dipendenze, sull'attrattività del prodotto?? Bahh... a me continua a sembrare una presa in giro....
Poi mi chiedevo perchè questi studi vanno fatti sui prodotti del "tabacco di nuova generazione" (in pratica quelli senza tabacco) e non sono previsti anche sui prodotti contenenti tabacco vero e non immaginato???)
b) gli studi disponibili, le relative sintesi e le ricerche di
mercato sulle presenze dei vari gruppi di consumatori, compresi i
giovani e gli attuali fumatori;
(studi vari, sintesi e ricerche di mercato per ogni prodotto commercializzato, sui vari gruppi di consumatori.... ... non ho parole... )
c) altre informazioni disponibili pertinenti, riguardanti tra
l'altro un'analisi rischi-benefici del prodotto, dei suoi effetti
attesi in termini di disassuefazione dal consumo del tabacco, dei
suoi effetti attesi in termini di iniziazione al consumo di tabacco e
anticipazioni della percezione da parte del consumatore.
(Praticamente ogni negozio (gli importatori) dovrà avere un team di medici e ricercatori professionisti che devono svolgere ricerche per qualsiasi prodotto da commercializzare...
Tra l'altro tutti prodotti del settore che già oggi girano in Europa devono essere conformi agli standard di fabbricazione e sicurezza CE e quindi sono già di per se a norma.)
3. I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco di nuova
generazione trasmettono al Ministero della salute e al Ministero
dell'economia e delle finanze tutte le informazioni nuove o
aggiornate sugli studi, le ricerche e le altre informazioni di cui al
comma 2, lettere da a) a c), potendone fornire evidenza pubblica solo
successivamente alle valutazioni del Ministero della salute;
(e mi raccomando cari negozianti, non mi rimanete indietro con la ricerca... )
restano comunque sempre consentite le attività di divulgazione per finalità
scientifica e di ricerca.
(Giustamente... il negozio lo potete chiudere... però la ricerca può continuare... )
Il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze possono richiedere ai fabbricanti o
agli importatori di prodotti del tabacco di nuova generazione di
effettuare ulteriori test o presentare ulteriori informazioni.
(E mica tutto il precedente era tutto ciò che serviva...
ma a loro discrezione...................................................... )
I medesimi Ministeri mettono a disposizione della Commissione europea
tutte le informazioni ricevute.
4. Con decreto del Ministro della salute e dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dal 20 maggio 2016, sono stabilite le procedure e
modalita' attraverso le quali il Ministero della salute, sentito
l'Istituto superiore di sanita', procede alle valutazioni delle
informazioni e degli studi di cui al comma 2, al fine di riconoscere
la riduzione di sostanze tossiche ovvero il potenziale rischio
ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione rispetto ai
prodotti da combustione, a parita' di condizioni di utilizzo, (Una cosa già scoperta ed appurata 10 anni fa)
nonche' le relative modalita' di etichettatura.
5. I prodotti del tabacco di nuova generazione, immessi sul
mercato, rispettano le prescrizioni del presente decreto relative ai
prodotti del tabacco non da fumo ovvero ai prodotti del tabacco da
fumo.
non ce la faccio...
In pratica tutto è il contrario di tutto....
I prodotti del tabacco non da fumo, cioè quello da fumo...
La mistificazione della realtà....