Ho ricevuto ieri da un noto produttore di aromi (di cui sono cliente on line) la mail che vi copio di seguito. Speriamo in bene.
Sicuri di fare cosa gradita Inviamo a tutti i nostri clienti un articolo che riassume gli ultimi aggiornamenti sull'imposta di consumo sui liquidi per sigaretta elettronica.
In fondo alla email il collegamento all'articolo completo:
Una due giorni fondamentale per il settore sigarette elettroniche, che dopo essere riuscito a limitare i danni con la politica attraverso la nuova normativa (che ha eliminato ad es. la tassazione dell’hardware, i prezzi a tariffa, il 58,5% del prezzo, e semplificato le regole per i depositi fiscali), cerca di ristabilire una “giustizia impositiva”, in particolare in relazione alla famigerata Legge 99/2014, che aveva equiparato completamente liquidi e hardware al tabacco definendoli “succedanei”.
La partita si è aperta ieri mattina al Palazzo della Consulta, con l’udienza in relazione all’ordinanza del 29 aprile 2014 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, emanata su ricorso delle aziende aderenti ad ANAFE Confindustria, e con la quale il TAR ha sollevato questione di costituzionalità sull’ “art. 62 quater decreto legislativo 26/10/1995 n. 504, come aggiunto da art. 11, c. 22° decreto legge 28/06/2013 n. 76, convertito con modificazioni in legge 09/08/2013 n. 99 (Commercio – Commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio – Assoggettamento a preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Imposte e tasse – Prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchédispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio – Sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico).
Secondo i ricorrenti, la legge in questione e gli atti ad essa connessi (ad es. IL Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2013 che ha stabilito le procedure su depositi e imposte) violerebbe gli artt. 3 (principio di eguaglianza), 23 (riserva di legge), 41 (libertà di iniziativa economica) e 97 (organizzazione della Pubblica Amministrazione) della Costituzione. Una tesi che il TAR Lazio ha sostenuto, parlando nella sua ordinanza di remissione degli atti alla Corte di “ ambigua formulazione della legge ed arbitrio dell’Amministrazione” e di “irragionevolezza” della norma. Parole che, a quanto risulta ad AgiVapeNews avrebbero provocato notevoli polemiche all’interno del MEF e dei Monopoli, visto anche che la normativa risulterebbe essere stata in gran parte reda
A guidare il ricorso alla Corte Costituzionale il prof. Fabio Francario (Studio Francario e Partners), che nella giornata di ieri si è confrontato con gli avvocati dello Stato Anna Collabolletta e Francesco Meloncelli della III Sezione dell’Avvocatura (Economia e Finanze (esc. GdF), Agenzia Entrate (uff. regione Sicilia e affari ex Agen. Territorio), Agen. Dogane e Monopoli, Ag. Demanio).
Relatore per la Corte Costituzionale il giudice prof. Giuliano Amato, già politico, docente e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri dal 1992 al 1993 e dal 2000 al 2001. Secondo quanto risulta ad AgiVapeNews il prof. Amato avrebbe tenuto una relazione che è apparsa supportare buona parte delle argomentazioni delle aziende ricorrenti (nello specifico Flavourart, Categoria, Puff e Smooke i marchi in questione) aderenti insieme ad altre ad ANAFE Confindustria.
La decisione della Corte Costituzionale arriverà entro 60 giorni, giusto pochi giorni prima dell’avvio del giudizio di merito al TAR, previsto per il l’1 luglio, sul ricorso presentato da parte di alcune aziende minori e ad adiuvandum da Fiesel Confesercenti, l’associazione di rappresentanza dei negozianti e-cig. Un giudizio, quello della Corte, che condizionerà non poco il TAR, visto anche che nel caso di dichiarazione di incostituzionalità della Legge 99/2013 è probabile che anche la norma attuale possa essere resa inapplicabile, visto che di fatto ha modificato – con riferimento alle e-cig – un solo paragrafo della vecchia legge.
Oggi il TAR
Intanto oggi sarà di nuovo ANAFE Confindustria ad essere protagonista di fronte al TAR Lazio, doe si inizierà la discussione del ricorso contro il Provvedimento n. 394 del 20 gennaio 2015 (Determinazione dell’aliquota di imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni), pubblicato il 20/01/2015. In pratica viene impugnato il procedimento con il quale AAMS ha stabilito – in maniera arbitraria, secondo molti, e in assenza di standard scientifici e industriali (su cui infatti UNI sta ora avviando la discussione) – il livello di tassazione per i liquidi, con o senza nicotina. Quest’ultimo punto importante perché la nuova Direttiva Tabacco, con riferimento alle e-cig, parla chiaramente di “prodotticontenenti nicotina”, mentre la norma attuale sta causando noteviole confusione, visto che gli ingredienti base (i cd. PG e VG) sono in libera vendita presso le farmacie.
Tra oggi e domani si dovrebbe avere notizia dell’eventuale sospensiva, considerata da più parti improbabile non essendo ovvviamente a rischio alcuna continuità aziendale (la norma è infatti in vigore da tre mesi), o della fissazione del giudizio di merito, che potrebbe essere accorpato a quello di Fiesel dell’1 luglio.
Entro l’estate comunque, tra Corte e TAR il settore sigarette elettroniche avrà un quadro chiaro della situazione relativa all’imposta di consumo, sia per il 2014 che per il 2015, anche se rimangono le notevoli responsabilità sul Ministero dell’Economia e sull’AAMS sui danni provocati ad aziende e negozi dalla pessima qualità e dalla notevole incertezza relativa alle norme. In vista però c’è già il processo di trasposizione della Direttiva UE 2014/40 che riguarda anche le e-cig, su cui sicuaremtne si aprirà un dibattito il cui punto di arrivo al momento non è ipotizzabile, ma che deciderà comunque il futuro del prodotto sia per le aziende che per i consumatori.
Aggiornamento delle ore 11:00. Come anticipato è stata stabilita la data per il giudizio di merito al 1° luglio 2015.