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In risposta alle numerose domande degli associati, la federazione dei farmacisti ha diffuso una Circolare interpretativa sulle modalità di vendita in attesa dell'autorizzazione
Il Decreto direttoriale di Aams sta facendo discutere anche i farmacisti. La domanda più frequente, che corrisponde anche a quanto si chiedono i negozi di vicinato, è: nel tempo che intercorre tra la domanda e l’ottenimento dell’autorizzazione, occorre sospendere la vendita? Federfarma, la federazione nazionale unitaria titolari di farmacia, ha diffuso una circolare per dare le indicazioni necessarie.
“Si ritiene che l’art. 1, comma 2, del Decreto in questione che consente l’inizio dell’attività di commercializzazione solo dopo l’inoltro dell’istanza di autorizzazione alla vendita deve essere applicato solo nei confronti delle farmacie che non hanno mai iniziato tale attività di commercializzazione. Per tale ragione, per le farmacie che già effettuano la vendita al pubblico di tali prodotti non è necessario sospendere l’attività di commercializzazione prima dell’inoltro della domanda, in quanto per tali farmacie vige il periodo stabilito di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto (ovvero entro il 22 Aprile p.v.) per poter inoltrare la medesima istanza di autorizzazione”.
Per Federfarma, inoltre, è utile precisare che “la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, mentre le farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio “sono escluse da tale obbligo“.
Il Decreto direttoriale di Aams sta facendo discutere anche i farmacisti. La domanda più frequente, che corrisponde anche a quanto si chiedono i negozi di vicinato, è: nel tempo che intercorre tra la domanda e l’ottenimento dell’autorizzazione, occorre sospendere la vendita? Federfarma, la federazione nazionale unitaria titolari di farmacia, ha diffuso una circolare per dare le indicazioni necessarie.
Per Federfarma, inoltre, è utile precisare che “la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata solo per la vendita di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina”, mentre le farmacie che commercializzano esclusivamente i dispositivi meccanici ed elettronici e le loro parti di ricambio “sono escluse da tale obbligo“.