Decreto del TAR del Lazio
N. 00459/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01165/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2014, proposto da:
Soc Bellini Srl, Soc Fumador Srl, Soc New Smoke Network Srl, Soc Flavourland Srl, Soc Vaporart Srl, Soc Biofumo Srl, Soc 7heaven Sas di Follis Darko 6 C., Soc Italeco Srl, Soc Vivilavi' Srl, Soc Datastore Srl, Soc Flatech Srl, Soc Bandz Srl, Soc Dea Flavor Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Paolo Grassi, Massimiliano Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Grassi in Roma, via G. Avezzana, 8;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del D.M. del 16/11/2013 recante la disciplina della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio che ne consentono il consumo;
di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Visto il proprio precedente decreto n. 254/2014 reso sul ricorso n. 735/2014 con il quale l’istanza di misure cautelari provvisorie è stata accolta limitatamente all’immediata entrata in vigore del nuovo regime autorizzativo, rinviando alla competente sede collegiale l’esame delle richieste attinenti al prelievo fiscale;
Ritenuto di dover confermare anche in questa sede quanto disposto con il predetto decreto cautelare;
Considerato che, ai sensi dell’art. 55, co. 5, c.p.a., la Camera di Consiglio per l’esame del presente ricorso deve essere fissata al 19 febbraio 2014;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suddetta istanza di adozione di misure cautelari provvisorie nei termini indicati in motivazione;
Fissa la Camera di Consiglio per il giorno 19 febbraio 2014 per l’esame della richiesta sospensiva.
Manda alla parte ricorrente di comunicare, anche a mezzo fax, il presente decreto, unitamente all’istanza di abbreviazione dei termini, all’Amministrazione intimata
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 gennaio 2014.