La richiesta di archiviazione è un istituto del diritto processuale penale italiano, che viene in rilievo «nel caso in cui durante l’istruzione sommaria la notizia del reato sia ritenuta manifestamente infondata».
Nell'ordinamento italiano, la fase delle indagini preliminari ha un esito vincolato: o il pubblico ministero esercita l'azione penale attraverso uno dei modi previsti dalla legge oppure richiede l'archiviazione delle indagini al GIP. Quest'ultimo valuta la richiesta del P.M. determinandosi immediatamente (de plano) o convocando, in determinati casi previsti al codice di procedura penale, un'apposita udienza (c.d. "udienza di archiviazione"). Solamente dopo l'accoglimento definitivo del GIP, la richiesta diverrà effettiva.
Il controllo giurisdizionale sulla fondatezza della richiesta di archiviazione è attività a garanzia dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale, così come previsto dall'articolo 112 della Costituzione. Infatti, «dall’obbligo dell’azione del P.M. di cui all’art. 112 Cost. (...) discende quello di indagare: per verificare la sussistenza di elementi che consentano l’esercizio dell’azione stessa». Solo dopo tale vaglio, l'ordinamento consente al P.M. di richiedere al giudice l'archiviazione del procedimento penale.
A presidio di tale principio costituzionale – e per evitare un espletamento sommario (o superficiale) dell'azione penale – viene in rilievo non solo il ruolo del giudice, in quanto garante del principio di completezza delle indagini e della loro solidità probatoria, ma anche quello della persona offesa dal reato che ha diritto ad interloquire con il GIP allo scopo di sollecitare nuove investigazioni e respingere la richiesta di archiviazione.

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