L'indicazione geografica (nota anche con l'acronimo I.G.) è una denominazione che identifica un prodotto legato ad un territorio determinato. Essa è definita dall'Accordo TRIPs in due articoli (articolo 22 e articolo 23). In particolare l'articolo 22.1 TRIPs recita:
"Le indicazioni geografiche sono, (...), indicazioni che identificano un bene come originario del territorio di uno Stato Membro, o di una regione o località in tale territorio, laddove una data qualità, reputazione o altra caratteristica del bene sia essenzialmente attribuibile alla sua indicazione geografica"[1]
Da tale definizione si evince che l'IG definita dal TRIPs altro non è che un nome geografico. L'Accordo obbliga gli Stati Membri a tutelare tali nomi ma non dice come. Per questo, i sistemi giuridici di protezione delle IG variano considerevolmente da giurisdizione in giurisdizione. Per esempio, in Unione Europea è in vigore un sistema di protezione sui generis con il quale la protezione è conferita tramite l'assegnazione dello status di Denominazione di origine controllata o di Indicazione geografica protetta. Negli Stati Uniti, invece, si preferisce ricorrere a strumenti quali il Marchio collettivo o il Marchio di Certificazione. Altri paesi ancora applicano il regime generale del Diritto della Concorrenza Sleale.

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