In diritto il dolo eventuale è un tipo di manifestazione del dolo in cui l'agente compie un’azione, che di per sé può essere lecita, prevedendo ed accettando che le conseguenze della sua condotta possano configurare un illecito penale.
Ad esempio: Tizio supera un’automobile in condizioni di asfalto scivoloso (azione imprudente, ma non penalmente rilevante) prevedendo e accettando il rischio di poter perdere il controllo e provocare un incidente. Se l’incidente si verifica e qualcuno perde la vita, Tizio sarà accusato di omicidio doloso, con dolo eventuale.
È proprio la previsione e accettazione del rischio che fa differire questa figura dall'affine figura della colpa cosciente. L'agente decide di agire "costi quel che costi".
Secondo una ricostruzione più attenta e rigorosa, il dolo eventuale è integrato quando il soggetto agente si rappresenta in maniera sufficientemente precisa l'evento che potrebbe derivare dalla propria condotta e lo accetta (rappresentazione + accettazione dell'evento). Tale accettazione deve avvenire a seguito di un giudizio di bilanciamento operato dall’agente nel quale sono posti a confronto due beni, interessi, obiettivi o eventi e all’esito del quale uno risulta sacrificabile agli occhi del reo, pur di provare a perseguire l’altro. L’indagine circa tale operazione deve essere effettuata dall'organo giudicante attraverso la valorizzazione di tutte le circostanze che caratterizzano il caso concreto e tramite la valutazione (spesso problematica e ambivalente) di alcuni dei c.d. “indicatori del dolo”; la mera tenuta della condotta non può essere considerata, per sé stessa, un indice nel senso dell'avvenuta accettazione dell'evento. Nella fase di cognizione il giudice dovrà quindi seguire la celebre formula di Frank ponendosi la seguente domanda: se il soggetto agente avesse saputo in anticipo del verificarsi dell'evento a seguito della sua azione o omissione, si sarebbe astenuto dalla condotta delittuosa? In caso di risposta negativa si potrà configurare il dolo eventuale.
L'accettazione dell'evento ulteriore è ciò che differenzia il dolo eventuale anche dalla preterintenzione ("oltre le intenzioni"). Nella preterintenzione, l'agente vuole cagionare un danno, ma non così grave come quello che in effetti si realizza in concreto. Ad esempio, se durante una colluttazione Tizio dà un pugno a Caio, Tizio vuole senz'altro percuotere Caio, e di questo è pienamente responsabile. Se però Caio perde l'equilibrio, cade e muore battendo la testa, la morte di Caio va oltre quella che era la volontà lesiva di Tizio, e anche oltre le sue previsioni sulle conseguenze della sua condotta. Per cui, non si tratta di omicidio colposo, perché Tizio voleva provocare un danno a Caio, ma non è nemmeno omicidio doloso, perché Tizio non voleva la morte di Caio. È invece omicidio preterintenzionale, perché l'evento che di fatto si è verificato va oltre le intenzioni di Tizio.

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