Incredibilile! :shock:
Anche se in verità nel link della Gazzetta Ufficiale, non sono riuscito a trovare la parte riguardante le Sigarette Elettroniche.
Per consentire una più rapida ricerca, scrivo direttamente il contenuto della normativa.
Come potrete notare leggendo il testo... hanno trovato il sistema per mettercelo nel cucù.
Da mesi si parla di una ipotetica "accisa" sui liquidi contenenti nicotina... quella che di fatto ha permesso ad un fumatore di tabacco di passare alla sigaretta elettronica. Questo significava che se uno svapava a ZERO... non avrebbe pagato nessuna accisa. Cosa invece scrivono al comma 1 dell'Art. 62-quater?!?! Che la tassa sarà:
- Sui prodotti contenenti nicotina idonei a sostituire il consumo di tabacchi. Già perchè se non scrivevano "idonei a sostituire il consumo di tabacchi" andava a finire che ci tassavano pure il peperone da mettere nell'insalata.
- Su altre sostanze idonee a sostituire il consumo di tabacchi... e quindi anche chi svapa a ZERO. Tenete presente che VG, PG, aromi, fili resistivi, cordicelle in silica, ecc NON nascono come prodotti per specifico uso nella sigaretta elettronica. Quindi?! Cosa significa? Che verranno tassate a prescindere anche quando chi li acquista ne farà un uso completamente diverso da quello della sigaretta elettronica?!?!?!
- Sui dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. Quindi tasseranno pezzi di acciaio, tubi, cordicelle in silica, batterie, fili da utilizzare per resistenze elettriche (esempio fornelletti antizanzara).
In sostanza... puniscono un settore che ha commesso il "grave" errore di:
a) ridurre gli introiti con le accise dei tabacchi;
b) fare concorrenza alla categoria dei tabaccai;
c) fare concorrenza alla categoria delle farmacie.
Ma la motivazione ufficiale non è quella di punire un settore che ha commesso quei gravissimi errori sopracitati. La motivazione è più subdola. Per farla passare come "positiva" agli occhi degli italiani... ci hanno detto che lo fanno per rimandare l'incremento di un punto percentuale dell'IVA che era previsto a partire dal prossimo 1° luglio.
Fortunatamente per la sanità italiana... la maggioranza degli italiani non fuma tabacco e non ha mai fumato tabacco... e quindi la normativa passerà come «giusta e doverosa» agli occhi della maggioranza degli italiani... perché rimanda l'IVA.
Buona lettura. Le parolacce, insulti, ecc non sono ammesse.
Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76
Titolo III: disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure urgenti.
Articolo 11, comma 22
Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione".