Hei franco...c'è anche da dire, ed io ne so qualcosa, l'importazione di sigarette per "uso personale", dalle Leggi Internazionali dei "Duty Free", tu puoi comprarne quante te ne vuoi "in aeroporto", ma appena entri in Italia e se la "Custom (dogana)" ti ferma per il controllo e ti trova con più di 2 Stecche di sigarette ti fà molto male, oltre al sequestro incombi nella multa ed è anche molto salata!!!
Viaggiando spesso all'estero mi è sempre capitato di portare stecche di sigarette...ma non più di 2, oltretutto 1 chiusa e l'altra aperta con un pacchetto in meno onde evitare di pagare dogana per importazione e non per uso personale!
Il Finanziere che t'ha detto che ne puoi portare una "quantità quasi illimitata" mi sembra quasi un sogno che svanisce appena leggi questo :
Questo è un esempio di domande fatte all'Agenzia delle Dogane:
[h=2]FRANCHIGIE[/h]
Quesito – Quantitativo massimo di sigarette al seguito dei viaggiatori:
Sono un cittadino italiano e spesso faccio dei viaggi all’estero per lavoro. Volevo farvi la seguente domanda: qual è il limite massimo, in termini di numero di pezzi, di sigarette che posso importare in Italia dall’estero per uso esclusivamente personale? Il limite cambia per i viaggi tra Paesi della Comunità Europea e Paesi fuori dalla Comunità Europea?
Risposta: Un viaggiatore in arrivo da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, può portare con sé, in esenzione dei diritti doganali, sigarette per un quantitativo massimo di 200 pezzi (una stecca); mentre un viaggiatore che si sposta da uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea può portare con sé sigarette per un quantitativo massimo di 800 pezzi (quattro stecche).
Quesito – Importazione di beni ereditati:
Dopo la morte di un mio parente
, dovrei far entrare da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea degli effetti personali. Vi prego di indicarmi come devo procedere.
Risposta: Per beni personali acquisiti per successione legale o testamentaria da una persona fisica residente nel territorio doganale dell’Unione Europea, è consentita l’importazione in franchigia dai diritti doganali (articoli da 17 a 20 del Regolamento CE 1186/2009 che dal 1° gennaio 2010 sostituisce il Regolamento CEE n.918/83).
Si precisa al riguardo che:
- rimangono comunque esclusi dalla franchigia i beni indicati nell’articolo 18 dello stesso Regolamento (ad esempio: prodotti alcolici, tabacchi e prodotti del tabacco, mezzi di trasporto a carattere commerciale, etc.);
- l'importazione in franchigia potrà essere effettuata entro due anni dall’entrata in possesso dei beni.
Per ottenere l’autorizzazione all’ammissione in franchigia, l’interessato dovrà presentare all’Autorità Doganale dello Stato Membro di importazione, un documento rilasciato da un notaio o da un’altra Autorità competente del Paese Terzo, che attesti che i beni importati sono stati acquisiti per successione.
L‘autorizzazione alla franchigia viene rilasciata, su richiesta dell’interessato, direttamente dall’ufficio doganale periferico competente per il luogo di arrivo delle merci.
Per avere ulteriori informazioni si possono consultare le Circolari n. 2/D del 03/02/2010 e n.22/D del 05/05/2004 – reperibili sul sito web di questa Agenzia (
), nella sezione "Norme Doganali - Circolari - Anni 2010 e 2004".
Spero di aver chiarito i dubbi!