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IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l’articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente “imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;
Visto, in particolare, il comma 4 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;
Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano, per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all’articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni. Considerato che e’ necessario provvedere all’adozione del citato provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
Art. 1
Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Agenzia”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) “prodotti succedanei del tabacco”, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
c) “ricariche”, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze il cui consumo richiede l’impiego di dispositivi meccanici od elettronici;
d) “dispositivi”, i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo delle ricariche;
e) “parti di ricambio”, i componenti dei dispositivi che possono essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi medesimi;
f) “prodotti monouso”, i dispositivi che consentono il consumo esclusivamente della ricarica contenuta, che non puo’ essere sostituita una volta consumata;
g) “deposito”, l’impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico;
h) “soggetto autorizzato”, il soggetto autorizzato dall’Agenzia alla istituzione ed esercizio di un deposito;
i) “quindicina”, i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all’ultimo di ogni mese (seconda quindicina);
l) “modello F24 accise”, la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato.
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante norme concernenti l’istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche’ le attivita’ di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l’articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente “imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo”;
Visto, in particolare, il comma 4 dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita’ di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche’ le modalita’ di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell’imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita’, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;
Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano, per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all’articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni. Considerato che e’ necessario provvedere all’adozione del citato provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell’articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “Agenzia”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) “prodotti succedanei del tabacco”, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche’ i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
c) “ricariche”, i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze il cui consumo richiede l’impiego di dispositivi meccanici od elettronici;
d) “dispositivi”, i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo delle ricariche;
e) “parti di ricambio”, i componenti dei dispositivi che possono essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi medesimi;
f) “prodotti monouso”, i dispositivi che consentono il consumo esclusivamente della ricarica contenuta, che non puo’ essere sostituita una volta consumata;
g) “deposito”, l’impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico;
h) “soggetto autorizzato”, il soggetto autorizzato dall’Agenzia alla istituzione ed esercizio di un deposito;
i) “quindicina”, i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all’ultimo di ogni mese (seconda quindicina);
l) “modello F24 accise”, la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell’imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato.
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