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Tutti gli sforzi per far "ragionare" i nostri governanti non sono serviti a nulla:
Sigaretta elettronica, istituito il codice tributo per l'imposta di consumo
Istituito il codice tributo che dal 1° gennaio 2014 consentirà il versamento ai Monopoli di Stato dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche
Con la Risoluzione n. 100/E del 19 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “5351” per effettuare il pagamento con il modello F24 Accise dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, sui prodotti sostituitivi dei tabacchi lavorati e sulle attrezzature necessarie al loro utilizzo. L'imposta di consumo su tali prodotti si applica dal prossimo 1° gennaio 2014 (articolo 11, comma 22, del D.L. n. 76/2013) ed è riversata ai Monopoli di Stato (oggi accorpati con l’Agenzia delle Dogane). L’imposta è pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico. Ad essere chiamati in cassa sono i soggetti autorizzati alla vendita ed il pagamento deve avvenire entro la fine del mese per i prodotti estratti dal deposito nei primi quindi15ci giorni dello stesso mese, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo se i prodotti sono stati prelevati nella seconda quindicina (Dm 16 novembre 2013).
Che dire? Le forze oscure stanno brindando. Del resto se non era per M5S (gli altri sono arrivati dopo a fare gli scandalizzati) con un emendamento SCANDALOSO si andava a favorire "l'associazione" (chiamiamoli così ) degli amici delle slot machine penalizzando fiscalmente gli enti che ostacolavano l'apertura di altri "centri specializzati in ludopatia"
Sigaretta elettronica, istituito il codice tributo per l'imposta di consumo
Istituito il codice tributo che dal 1° gennaio 2014 consentirà il versamento ai Monopoli di Stato dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche
Con la Risoluzione n. 100/E del 19 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “5351” per effettuare il pagamento con il modello F24 Accise dell'imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, sui prodotti sostituitivi dei tabacchi lavorati e sulle attrezzature necessarie al loro utilizzo. L'imposta di consumo su tali prodotti si applica dal prossimo 1° gennaio 2014 (articolo 11, comma 22, del D.L. n. 76/2013) ed è riversata ai Monopoli di Stato (oggi accorpati con l’Agenzia delle Dogane). L’imposta è pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico. Ad essere chiamati in cassa sono i soggetti autorizzati alla vendita ed il pagamento deve avvenire entro la fine del mese per i prodotti estratti dal deposito nei primi quindi15ci giorni dello stesso mese, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo se i prodotti sono stati prelevati nella seconda quindicina (Dm 16 novembre 2013).
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