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La cauzione deve indicare quale beneficiario l’Agenzia delle dogane e dei monopoli- Direzione gestione accise
e monopolio tabacchi e la relativa causale può essere riportata sinteticamente nel modo seguente: “… a
garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014”.
D.6 E’ possibile utilizzare il codice a barre dei prodotti in sostituzione del codice assegnato
dall’Agenzia?
R.6. Nelle more dell’adozione delle procedure contabili informatizzate, prevista dal decreto ministeriale 29
dicembre 2014, è consentito che i prodotti liquidi da inalazione siano codificati con le procedure già utilizzate
dal depositario, a condizione che il depositario stesso comunichi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
l’elenco dei propri codici in formato xls.
D.7 E’ consentito il cambio dei prodotti difettosi?
R.7. Per evidenti ragioni di tutela dell’interesse erariale, la restituzione dai punti di vendita ai depositi di
prodotti, quale che sia il motivo della restituzione, deve essere autorizzato dall’Agenzia su richiesta da parte
del deposito. A seconda della motivazione della restituzione sarà disposto il cambio del prodotto con o senza
pagamento dell’imposta.
D.8. I punti di vendita, dopo il 1° gennaio 2015, possono vendere i prodotti acquistati prima di tale
data, senza applicare l’imposta?
R.8. Sì. Poiché l’imposta è dovuta esclusivamente dai depositari, soltanto per quest’ultimi sussiste l’obbligo di
applicare l’imposta ai prodotti forniti ai punti di vendita a decorrere dal 1° gennaio 2015.
D.9. I depositi fiscali di tabacchi lavorati possono produrre o detenere prodotti da inalazione senza
combustione?
R.9. No. I tabacchi lavorati sono prodotti assoggettati ad accisa, la quale è un’imposta di fabbricazione ed è
armonizzata a livello europeo, mentre i prodotti liquidi da inalazione sono, in Italia, assoggettati ad imposta di
consumo. Si tratta di regimi distinti, seppure sostanzialmente analoghi. L’autorizzazione a gestire un deposito
fiscale di tabacchi lavorati non costituisce, quindi, autorizzazione a gestire anche un deposito di prodotti liquidi
da inalazione. Fermo restando quanto sopra, nulla vieta che parte di un deposito fiscale di tabacchi lavorati
possa essere specificamente dedicata, con opportune delimitazioni, a deposito di prodotti liquidi da inalazione.
In tal caso il depositario autorizzato deve richiedere la modifica della capacità di stoccaggio del deposito
fiscale di tabacchi lavorati e inoltrare l’istanza di autorizzazione all’istituzione e gestione del deposito di
prodotti liquidi da inalazione.
D.10 Le spedizioni di prodotti liquidi da inalazione devono essere scortate da e-AD?
R.10. No. L’e-AD è il documento elettronico di accompagnamento delle spedizioni di prodotti assoggettati ad
accisa, cioè tabacchi lavorati, oli minerali, alcoli, ed è disciplinato da un apposito regolamento della
Commissione europea. I prodotti liquidi da inalazione non sono assoggettati ad accisa, che è un’imposta di
fabbricazione armonizzata a livello europeo, bensì ad imposta di consumo,. La circolazione degli stessi è
disciplinata dalle norme generali già applicate prima dell’1 gennaio 2015, e da quelle specifiche contenute
nell’articolo 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014
e monopolio tabacchi e la relativa causale può essere riportata sinteticamente nel modo seguente: “… a
garanzia dell’imposta di consumo dovuta sulle immissioni in consumo di prodotti liquidi da inalazione, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014”.
D.6 E’ possibile utilizzare il codice a barre dei prodotti in sostituzione del codice assegnato
dall’Agenzia?
R.6. Nelle more dell’adozione delle procedure contabili informatizzate, prevista dal decreto ministeriale 29
dicembre 2014, è consentito che i prodotti liquidi da inalazione siano codificati con le procedure già utilizzate
dal depositario, a condizione che il depositario stesso comunichi all’Agenzia delle dogane e dei monopoli
l’elenco dei propri codici in formato xls.
D.7 E’ consentito il cambio dei prodotti difettosi?
R.7. Per evidenti ragioni di tutela dell’interesse erariale, la restituzione dai punti di vendita ai depositi di
prodotti, quale che sia il motivo della restituzione, deve essere autorizzato dall’Agenzia su richiesta da parte
del deposito. A seconda della motivazione della restituzione sarà disposto il cambio del prodotto con o senza
pagamento dell’imposta.
D.8. I punti di vendita, dopo il 1° gennaio 2015, possono vendere i prodotti acquistati prima di tale
data, senza applicare l’imposta?
R.8. Sì. Poiché l’imposta è dovuta esclusivamente dai depositari, soltanto per quest’ultimi sussiste l’obbligo di
applicare l’imposta ai prodotti forniti ai punti di vendita a decorrere dal 1° gennaio 2015.
D.9. I depositi fiscali di tabacchi lavorati possono produrre o detenere prodotti da inalazione senza
combustione?
R.9. No. I tabacchi lavorati sono prodotti assoggettati ad accisa, la quale è un’imposta di fabbricazione ed è
armonizzata a livello europeo, mentre i prodotti liquidi da inalazione sono, in Italia, assoggettati ad imposta di
consumo. Si tratta di regimi distinti, seppure sostanzialmente analoghi. L’autorizzazione a gestire un deposito
fiscale di tabacchi lavorati non costituisce, quindi, autorizzazione a gestire anche un deposito di prodotti liquidi
da inalazione. Fermo restando quanto sopra, nulla vieta che parte di un deposito fiscale di tabacchi lavorati
possa essere specificamente dedicata, con opportune delimitazioni, a deposito di prodotti liquidi da inalazione.
In tal caso il depositario autorizzato deve richiedere la modifica della capacità di stoccaggio del deposito
fiscale di tabacchi lavorati e inoltrare l’istanza di autorizzazione all’istituzione e gestione del deposito di
prodotti liquidi da inalazione.
D.10 Le spedizioni di prodotti liquidi da inalazione devono essere scortate da e-AD?
R.10. No. L’e-AD è il documento elettronico di accompagnamento delle spedizioni di prodotti assoggettati ad
accisa, cioè tabacchi lavorati, oli minerali, alcoli, ed è disciplinato da un apposito regolamento della
Commissione europea. I prodotti liquidi da inalazione non sono assoggettati ad accisa, che è un’imposta di
fabbricazione armonizzata a livello europeo, bensì ad imposta di consumo,. La circolazione degli stessi è
disciplinata dalle norme generali già applicate prima dell’1 gennaio 2015, e da quelle specifiche contenute
nell’articolo 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 2014