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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2014, n. 188
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della
legge 11 marzo 2014, n. 23. (14G00201)
(GU n.297 del 23-12-2014)
Vigente al: 24-12-2014



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata
conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita;
Visto in particolare l'articolo 13 della legge n. 23 del 2014 il
quale, nell'attribuire la delega al Governo per procedere alla
razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte
indirette, contempla espressamente altresi' le imposizioni di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative;
Visto l'articolo 14, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, come modificato dall'articolo 5 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2014;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuta la necessita', ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge n. 23 del 2014, di trasmettere nuovamente alle
Commissioni parlamentari il testo in considerazione delle modifiche
apportate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2014;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 1° dicembre 2014;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche al testo unico delle imposte
sulla produzione e sui consumi

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-bis:
1) nel comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
i tabacchi da inalazione senza combustione.»;
2) nel comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis)
sono considerati tabacchi da inalazione senza combustione i prodotti
del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo
di combustione.»;
b) all'articolo 39-ter:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono
assimilati ai prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera
e-bis), i prodotti da inalazione senza combustione costituiti
esclusivamente o parzialmente da sostanze solide diverse dal
tabacco.»;
2) nel comma 3, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 2 e 2-bis»;
c) all'articolo 39-quinquies:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le sigarette, le
tabelle di cui al comma 1 sono stabilite con riferimento al prezzo
medio ponderato di vendita per chilogrammo convenzionale, di seguito
denominato "PMP-sigarette", determinato annualmente entro il primo
marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso
in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato
con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte,
delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la
quantita' totale delle medesime sigarette.»;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
d) l'articolo 39-octies e' sostituito dal seguente:
«Art. 39-octies (Aliquote di base e calcolo dell'accisa applicabile
ai tabacchi lavorati). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'accisa sui
tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettere a),
b), c), d) ed e), sono stabilite le aliquote di base di cui
all'Allegato I.
2. Per i tabacchi lavorati di cui al comma 1 diversi dalle
sigarette l'accisa e' calcolata applicando la relativa aliquota di
base al prezzo di vendita al pubblico del prodotto.
3. Per le sigarette, l'ammontare dell'accisa e' costituito dalla
somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unita' di prodotto, pari al 10
per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore
aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette";
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota
proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente
all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul
medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera
a).
4. L'accisa globale, di cui alle lettere a) e b) del comma 3, e'
calcolata applicando l'aliquota di base di cui al comma 1, al
"PMP-sigarette".
5. L'accisa minima di cui all'articolo 14, n. 1, secondo periodo,
della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, e' pari
a:
a) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso superiore a 3
grammi (sigari);
b) euro 25 il chilogrammo convenzionale, per i tabacchi lavorati di
cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a), di peso inferiore a 3
grammi (sigaretti);
c) euro 115 il chilogrammo per i tabacchi lavorati di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), n. 1) (tabacco trinciato a
taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette).
6. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera b) (sigarette), l'onere fiscale minimo, di cui all'articolo
7, n. 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno
2011, e' pari a euro 170 il chilogrammo convenzionale.
7. L'onere fiscale minimo di cui al comma 6 e' applicato ai prezzi
di vendita per i quali la somma dell'imposta sul valore aggiunto,
applicata ai sensi dell'articolo 39-sexsies, e dell'accisa, applicata
ai sensi del comma 3, risulti inferiore al medesimo onere fiscale
minimo.
8. L'accisa sui prezzi di vendita di cui al comma 7 e' pari alla
differenza tra l'importo dell'onere fiscale minimo, di cui al comma
6, e l'importo dell'imposta sul valore aggiunto applicata ai sensi
dell'articolo 39-sexsies.
9. Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un prodotto definito ai
sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), e' considerato come
due sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,
maggiore di 8 centimetri, ma non superiore a 11 centimetri, ovvero
come tre sigarette se ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino,
maggiore di 11 centimetri ma non superiore a 14 centimetri, e cosi'
via.
10. L'accisa globale sui prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma
1, lettera b) (sigarette), non puo' essere inferiore a euro 90 per
mille sigarette, indipendentemente dal "PMP-sigarette" di cui
all'articolo 39-quinquies, comma 2.»;
e) dopo l'articolo 39-duodecies e' inserito il seguente:
«Art. 39-terdecies (Disposizioni in tema di tabacchi da inalazione
senza combustione). - 1. Per i tabacchi lavorati di cui all'articolo
39-bis, comma 1, lettera e-bis), non si applicano le disposizioni
degli articoli 39-quater, 39-quinquies e 39-octies e, ai fini
dell'etichettatura, tali tabacchi sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
184.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 39-sexies e 39-septies
ai prodotti di cui al comma 1, i prezzi di vendita al pubblico e le
relative variazioni sono stabiliti con provvedimento dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori.
3. I tabacchi di cui al comma 1 sono sottoposti ad accisa in misura
pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato
di un chilogrammo convenzionale di sigarette, rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies, e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario per il consumo di
un campione composto dalle cinque marche di sigarette piu' vendute,
in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi
dei contenuti delle sigarette ed utilizzando, per i prodotti senza
combustione, il dispositivo specificamente previsto per il consumo,
fornito dal produttore. Con il provvedimento di cui al comma 2 e'
altresi' indicato l'importo dell'accisa, determinato ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i
tabacchi di cui al comma 1, la misura dell'accisa in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
4. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, il soggetto obbligato al
pagamento dell'accisa dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima dell'immissione in consumo, la denominazione e gli
ingredienti dei prodotti, il contenuto e il peso delle confezioni
destinate alla vendita al pubblico, nonche' gli altri elementi
informativi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»;
f) all'articolo 62-quater:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive
modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari
al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente
quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato
di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi
dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo
convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche,
definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di
aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti
delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno
dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette
contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi
dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza
non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo,
determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni
anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura
dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo
medio ponderato delle sigarette. Dalla data di entrata in vigore del
presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal
comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione
esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e' obbligato al
pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro
commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da
inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti
dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.»;
2) nei commi 2, 5 e 6 le parole: «al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
g) gli articoli 62-bis e 62-ter sono abrogati. Ai soggetti,
diversi dai commercianti al dettaglio, che commercializzano
fiammiferi e che comunicano entro il 31 gennaio 2015 al competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la quantita' e il
valore delle rimanenze al 31 dicembre 2014, nonche' l'entita' del
credito oggetto di compensazione, e' riconosciuto, per il rimborso
dell'imposta di fabbricazione gia' assolta sui beni presenti in
magazzino alla data del 31 dicembre 2014, un apposito credito
fruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;
h) nell'Allegato I:
1) alla voce «Tabacchi lavorati», le parole: «sigarette, 58,5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «sigarette, 58,7 per cento»;
2) le voci «Fiammiferi di ordinario consumo» e «Fiammiferi
pubblicitari omaggio o nominativi» sono abrogate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di
vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior
gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono
essere variate:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies
del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni,
nonche' la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli
importi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo fino,
rispettivamente, allo 0,5 punti percentuali, a 2,5 punti percentuali
ed a euro 5,00;
b) l'aliquota prevista dal comma 3 dell'articolo 39-terdecies e dal
comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504
del 1995, e successive modificazioni, fino a cinque punti
percentuali.
3. Le variazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate, nel
corso dell'anno 2015, con riferimento alle aliquote, alla misura
percentuale e agli importi stabiliti con il presente decreto. A
decorrere dall'anno 2016 le variazioni possono essere effettuate con
riferimento alle aliquote, alla misura percentuale e agli importi in
vigore alla data della loro ultima modificazione.
4. Copia del decreto di cui ai commi 2 e 3, e della relativa
relazione tecnica, e' trasmessa alle Commissioni parlamentari
competenti per materia, nonche' a quelle competenti per i profili
finanziari, per consentire un monitoraggio parlamentare circa
l'adeguatezza delle variazioni disposte rispetto agli obiettivi
preventivati.
5. Al fine di contrastare piu' efficacemente fenomeni di elusione,
elevando i livelli di garanzia della tracciabilita' dei prodotti del
tabacco, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate disposizioni
in materia di rintracciabilita' di tali prodotti e di legittimazione
della loro circolazione nei confronti dei consumatori conformi a
quelle della direttiva comunitaria 2014/40/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita
dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la
direttiva 2001/37/CE.
6. Lo schema del regolamento di cui al comma 5 e la sua relazione
sono trasmessi alle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ai fini dell'espressione
dei pareri, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
ricevimento.
7. Dalla data di entrata in vigore del regolamento ministeriale di
cui al comma 5 sono abrogati l'articolo 6 del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, e l'articolo 39-duodecies del decreto
legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni.
8. I dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che consentono il consumo dei prodotti di cui all'articolo
62-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1995 si
intendono sottratti all'imposizione.
Art. 2


Disposizioni di coordinamento,
finanziarie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. L'efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1, lettere c), d), f), g) ed h), e 8, decorre
dal 1° gennaio 2015.
2. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e fino al 31 dicembre 2014:
a) per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare
le sigarette, di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo n. 504 del 1995, l'accisa minima prevista
dall'articolo 14, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 giugno 2011,
2011/64/UE, e' pari a euro 108,00 il chilogrammo, qualora l'accisa
risulti inferiore a detto importo;
b) per i tabacchi lavorati di cui all'articolo 39-bis, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995 (sigarette),
l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa e' elevata dal 58,5 per
cento al 58,6 per cento e l'accisa minima prevista dall'articolo 8,
comma 6, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011
e' pari a euro 126,80 il chilogrammo convenzionale, qualora l'accisa
risulti inferiore a detto importo;
c) la Tabella A) allegata alla determinazione del 25 febbraio 2014,
prot. 1242, e la Tabella D) allegata alla determinazione del 30
settembre 2013, prot. 6183, pubblicate, rispettivamente, il 26
febbraio 2014 e 30 settembre 2013 sul sito internet dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono sostituite, rispettivamente, dalle
Tabelle A) e D) allegate al presente decreto.
3. Ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013,
n. 38, all'articolo 9, comma 3, del predetto decreto sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) euro 1.000
per i comuni ovvero frazioni di comuni con popolazione fino a 2.000
abitanti, nonche' per i comuni montani e quelli delle isole minori;»;
b) alla lettera a) le parole: «per i comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 10.000 abitanti».
4. L'obiettivo di gettito pari a 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015 gia' previsto dall'articolo 14, comma 3, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' assicurato con corrispondente
quota delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. Le
maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, al
netto della suddetta quota, valutate in 145 milioni di euro per il
2015, e in 146 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
confluiscono nell'apposito fondo previsto dall'articolo 16, comma 1,
ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono conseguentemente
abrogati il comma 3 dell'articolo 14 del predetto decreto-legge n. 91
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013
e la determinazione direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli adottata ai sensi della predetta disposizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2014

NAPOLITANO


Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Marko

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A voi trovare tutte le incostituzionalità per la questione che ci riguarda. ;)
 

Ginxie

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non mi esprimo altrimenti mi dovrei auto bannare per una settimana


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